Open MARIAPIATREZZI opened 7 years ago
Tecnicamente si. Occorre un chiarimento normativo già richiesto ad AgID circa l'interpretazione degli articoli di interesse del CAD
OK, grazie, quindi non ci resta che aspettare.......
Si conferma che è possibile emettere certificati con la stampigliatura del nome e cognome del Sindaco. Questo è reso possibile dall'articolo 3 del D. l.vo 39 del 12 febbraio 1993 che così indica: "Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile." Nella stessa norma non è prevista un'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno Tuttavia un corretto rapporto istituzionale consiglia di darne comunicazione Guido Pera - AgID
Alcuni clienti già subentrati ci hanno posto il quesito se vada apposta la firma sui certificati ANPR rilasciati allo sportello, intendo lo sportello ordinario presidiato dall'ufficiale d'anagrafe. Alla luce della soprascritta interpretazione possiamo ritenere superflua l'apposizione della firma anche in questo caso? Filipazzi - Maggioli
Mi scuso ma devo completare la risposta che ho dato sopra per quanto riguarda i certificati online ricordando che è necessario apporre il contrassegno (articolo 23 del CAD) secondo quanto previsto dalla circolare 62/2013 dell'AgID @bfilipazzi nel caso dei certificati emessi a sportello al posto del Sindaco sarà indicato l'operatore che emette e consegna il certificato
Nella versione attuale del CAD il comma 4 quater dell'art. 3 bis prevede che "Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter (cioè apposizione della firma digitale o della dicitura di cui al D. Lgs 39/1993) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati." Quindi al momento i certificati debbono essere sottoscritti con una firma digitale, che nella maggior parte è poi integrata con il contrassegno di cui si parla all'art. 23 già richiamato.
Il servizio 6001 prevede il parametro tipoRichiesta che può valere 1=Emissione certificato oppure 2=Richiesta dati; il valore 2 ha lo scopo di ottenere da ANPR i dati necessari per la costruzione in locale del certifiato. Questa modalità ha ambito di applicazione (con l'eccezione dei certificati storici 6 e 9) nell'emissione online. E' documentato quale aspetto può o deve avere il documento confezionato in locale? Filipazzi - Maggioli
Al momento la funzione "richiesta dati" è attiva solo per i due certificati storici, per consentire di integrare i dati di ANPR a quelli del comune, ottenendo un unico certificato storico (prodotto dal SW anagrafico del comune).
Al pdf restituito da ANPR va apposto il contrassegno per il rilascio online. In quale punto del documento apporlo? si possono definire un'area e una posizione? Grazie. Filipazzi - Maggioli
Il certificato prodotto da ANPR possiede un contrassegno a norma che può essere verificato confrontando il pdf con quello memorizzato al centro. Perché un altro contrassegno?
Lo trova scritto nel sesto commento
il contrassegno posto sui certificati già prodotti da ANPR (per meglio intenderci il QR Code) soddisfa i criteri descritti nella Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 emessa da AgID compresa la possibilità di verificare la corrispondenza della copia analogica al documento informatico, quindi non occorre un ulteriore contrassegno elettronico. Guido Pera - AgID
A seguito dei diversi interventi occorre una doverosa precisazione. Il certificato rilasciato da ANPR deve essere normalmente stampato e sottoscritto con firma autografa dal'ufficiale d'anagrafe. Sicché abbiamo, da un lato, il documento informatico generato da ANPR e, dall'altra, il documento analogico firmato dall'ufficiale d'anagrafe (stampa del documento informatico cui viene apposta la sottoscrizione). Il QR code verifica certamente il documento informatico generato da ANPR ma non verifica la sottoscrizione dell'ufficiale d'anagrafe (e non potrebbe evidentemente). Del pari, se decidessimo di non stampare ma di salvare il pdf e di firmare digitalmente il certificato, in modo da renderlo fruibile on-line, il QR code verificherebbe che il pdf corrisponde a quanto generato da ANPR ma non potrebbe verificare il documento informatico sottoscritto con firma digitale. Questo perché non corrisponderebbe ad alcuno degli scenari d'uso indicato dalla circolare AGID 62/2013. Non il 6.1 (accesso al documento informatico originale, perchè il vero originale sarebbe quello conservato dal comune con la firma digitale dell'ufficiale d'anagrafe); non il 6.2 (accesso con estratto, copia o duplicato per lo stesso problema del 6.1.; il QR code punta al pdf ma non al file firmato digitalmente); non il 6.3 perché il QR non contiene il documento informatico originale firmato digitalmente. Tutto ruota attorno all'individuazione del documento informatico originale. E' quello generato da ANPR o il documento firmato successivamente dall'ufficiale d'anagrafe ? Pongo la domanda in altro modo: se stampo il certificato di ANPR privo della sottoscrizione, quale valore ha la certificazione ? Se rispondiamo nulla, vuol dire che il rilascio on-line può avvenire solo rendendo disponibile il documento firmato (che sia una scansione della firma autografa o una firma digitale). Ma allora occorre un nuovo contrassegno che soddisfi gli scenari della circolare 62/2013 ? Rimando agli esempi dell'allegato 2 della circolare AGID (caso Ravenna dove si vede la sottoscrizione del sindaco apposta per immagine probabilmente). Credo che il cuore della questione sia questa.
Buongiorno, tiro su questa vecchia discussione che ho trovato cercando informazioni su qualcosa di simile e aver aperto, per ora senza esito, una discussione su forum.italia.it. Intanto dico la mia. Non so da dove derivi la convinzione che il certificato prodotto da ANPR allo sportello e stampato debba essere firamto e timbrato dall'ufficiale d'anagrafe. A quanto è dato capire il certificato ANPR è un documento informatico che vive nel sistema documentale di ANPR. E' un documento formato ai sensi delll’art. 3 lett. d) delle regole tecniche sul documento informatico (dpcm 13/11/2014) e soddisfa gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3 a garanzia di integrità, immodificabilità, riferimento temporale e identificazione (almeno quelli verificabili dall'esterno). Autore del documento è l'ufficiale d'anagrafe che, autenticato e identificato nel sistema, dà il via all'aggregazoine dei dati dalla banca dati e alla loto memorizzazione in forma statica. La stampa consegnata al richiedente non è che una copia analogica del documento informatico orginale conservato nel sistema ANPR: ha lo stesso valore dell'originale perché fornita del contrassegno elettronico (glifo) sotto forma di qr-code che punta a un sistema di verifica/all'originale. Attenzione: il PDF prelevato da ANPR non è l'originale informatico, perché appunto contiene il contrassegno elettronico. L'originale informatico è evidentemente l'oggetto digitale il cui hash è contenuto appunto nel qr-code. Attenzione ancora: nemmeno il documento che si visualizza seguendo il percorso indicato dal qr-code è l'originale perché contiene la filigrana "copia conforme per verifica". L'originale è altrove, custodito (per il periodo di validità del certificato, si direbbe) da ANPR, non necessariamente negli stessi forma e formato di cui abbiamo evidenza col PDF stampato e consegnato o quello ottenuto per verifica. Detto questo, a mio avviso, sul certificato prodotto da ANPR non va apposta alcuna firma, è un documento già perfetto. La provenienza (autore) del documento si ricostruisce tramite il processo di verifica che parte dal sistema autorevole ANPR e permette di risalire la catena di produzione del documento fino all'ufficiale che, scrupolosamente identificato, lo ha prodotto inviando il comando (tramite web-app o tramite web service) ad ANPR.
Veniamo al tema del certificato prodotto da ANPR tramite un servizio on line messo a disposizione del cittadino dal Comune. Intanto fa piacere la conferma di AgID che si tratta di una procedura consentita, della quale eventualmente informare il Ministero dell'Interno per correttezza istituzionale. In questo caso la "firma" stampigliata sul certificato è quella del sindaco. Anche qui i conti sembrano tornare: nella procedura di richiesta e emissione on line il compito dell'ufficiale d'anagrafe è assolto dal sistema informatico (funzionamento e tenuta del quale sono sotto la responsabilità dell'anagrafe), che effettua , in luogo dell'ufficiale, le eventuali verifiche del caso e invia ad ANPR il comando di emissione del certificato. L'evidenza del nome del sindaco appare quindi da un lato come una cosiddetta "firma di processo" (ceh garantisce di qualità e funzionamento del sistema), dall'altro risponde alle disposzioni della legge anagrafica che, se non sbaglio, impone la firma dell'ufficiale d'anagrafe. Venendo meno la mediazione dell'ufficiale d'anagrafe allo sportello fisico (che è ufficiale per delega del sindaco), la firma del sindaco appare la soluzione più naturale.
Queste considerazioni sono frutto di osservazioni dall'esterno, purtroppo non ho trovato alcuna informazione circa le caratteristiche "documentali" del sistema di produzione di certificati di ANPR. Eppure l'ambito del certificato anagrafico sembrerebbe quello ideale per mettere in pratica un po' di sana diplomatica del documento contemporaneo (informatico). Mi piacerebbe quindi avere informazioni certe su aspetti quali:
E’ possibile rilasciare i certificati emessi da ANPR on line con la sola stampigliatura del nome e cognome del Sindaco? I certificati sarebbero identici a quelli emessi allo sportello ma privi di firma autografa e rispecchiano esattamente i certificati visibili tramite verifica con il sistema QR Code Reader. Nel caso fosse possibile, occorre avere autorizzazione dal Ministero…..