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[SC]: Unioni civili legge patrimoniale e certificati #1002

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R002 - Servizi cooperativi certificazione

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NA

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SAN LAZZARO

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gestione certificazione delle unioni civili (legge 76/2016) in merito alla legge patrimoniale scelta all'atto della costituzione dell'unione civile oppure modificata successivamente.

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asqueglia commented 2 months ago

Approfondimento ANUSCA

Il matrimonio civile si celebra, l’unione civile si costituisce: questi sono i termini usati dal legislatore. Sui rotocalchi, sulle trasmissioni di intrattenimento, si sente dire che i due dello stesso sesso “si sono sposati”, che è stata celebrata unione civile ma non è quello che ha detto il legislatore. Sono due istituti diversi e ce lo ha ricordato, di recente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 66/2024, elencando proprio alcune differenze tra i due istituti, tanto da indurre la stessa Corte ad assumere due atteggiamenti diversi nel caso della rettificazione di sesso nel matrimonio e nel caso della stessa rettificazione di sesso nell’unione civile. Quindi, se ancora qualcuno aveva dubbi, la Corte Costituzionale li ha spazzati via totalmente. La scelta della legge applicabile non avviene più ai sensi dell’art. 30 della legge 218, ma per i matrimoni ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/1103, mentre per le unioni civile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2106/1104, in forza dell’art. 20 di entrambi i regolamenti che li ha resi applicabili anche nei confronti dei cittadini extra UE. La formula corrispondente dovrà essere adattata. Il fatto che ci siano due regolamenti UE per i matrimonio e le unioni civili conferma quanto indicato sopra sulla diversità dei due istituti. Siccome i Regolamenti Europei prevalgono sulle norme interne, non c’è dubbi che se c’è l’indicazione della legge applicabile, questa dovrà essere riportata nell’ annotazione. Il certificato dell’unione civile è previsto dalla legge 76/2016 art. 1 c. 9, e confermato dell’art. 70-quinquiesdecies del dpr 396/2000 come modificato dal d.lgs 5/2015: se anche non ci piace, non possiamo cambiarlo ma deve essere applicato. Se c’è una scelta di regime patrimoniale, ovviamente deve essere riportata. Se il garante non ha trovato nulla da ridire sui dati anagrafici e di residenza dei testimoni, non possiamo certamente essere noi a disattendere una precisa e chiara norma di legge (Anche a me non piace affatto, ma ancora nessuno mi ha dato il potere di abrogarla). Nell’indicazione del regime patrimoniale si deve indicare anche la legge applicabile se fosse stata scelta dalle parti: si ricorda, ancora una volta che il Regolamento UE 2016/1104 prevale sulle norma interne e va applicato, quindi aggiungere la legge applicabile alla voce “regime patrimoniale” di cui al certificato, non solo è legittimo, ma è doveroso. Nessun vieta di rilasciare l’estratto per riassunto o per copia integrale, ma se fosse richiesto il certificato di unione civile, dovrà essere rilasciato come indicato dalla legge. Gli atti dall’estero vanno trascritti come pervenuti, non si può aggiungere nulla di quello che non è riportato nell’atto originale. Al posto di una voce che non viene riportata, che senso ha indicare “non specificato”? E chiaro che se non c’è è come se fosse non specificato. Anche perchè il Massimario, nell’ultima edizione del 2012, aveva già trovato la soluzione nel caso in cui il matrimonio fosse avvenuto in uno Stato dove il regime ordinario era quello contrario a quello previsto dal nostro ordinamento, cioè il matrimonio era avvenuto in uno Stato dove in mancanza di scelta dei coniugi il regime patrimonio era quello della separazione cioè il contrario di quello previsto dal nostro ordinamento.