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Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
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Quali Note Legali (e Copyright) per i siti web della PA? #5

Open mfortini opened 6 years ago

mfortini commented 6 years ago

Esistono delle linee guida o delle norme per le Note Legali e di Copyright che vanno inserite in calce ai siti degli Enti Locali e della PA in generale?

Alcuni Comuni (Firenze, Venezia) e la Regione Emilia Romagna hanno scelto la CC-BY con alcune precisazioni, altri un “copyright” generico con tutti i diritti riservati (vedi ad esempio Bologna)

L’Art. 52 del CAD afferma il principio “Open by default”, indicando in generale "dati di tipo aperto", senza specificare una licenza.

Sarebbe utile avere qualche base legale/amministrativa (pragmaticamente applicabile) per poter assumere una determina, una delibera o un regolamento e adottare una linea che sia comune, con le dovute precisazioni, a tutti i siti.

Questa discussione è stata impostata anche su it/forum ed ha generato un thread molto interessante anche su twitter.

mfortini commented 6 years ago

Un esempio pratico: pagine come questa sulla CIE del Comune di Prato sono molto ben fatte e se fossi editor del sito di un Comune la copierei praticamente in toto. Nel caso di CC-By dovrei citare "testo by Comune di Prato" o dovrei piuttosto nominare l'estensore materiale del testo? Anche se cito parzialmente?

Diverso esempio è il caso di pagine con informazioni storico turistiche, che potrebbero essere soggette ad uso anche commerciale e spesso sono frutto del lavoro intellettuale di esperti anche interni, che potrebbero essere citati personalmente.

pablopers commented 6 years ago

Seguo con molto interesse questo discorso in quanto in qualità di dipendente della PA pubblico sul sito regolamenti (prossimo ad approvazione quello relativo al Foia) e nel caso specifico degli Open data seguo di persona la redazione delle linee guida per l'Ente. Nel caso delle linee guida si pone il problema della copia parziale da altre linee guida a loro volta (apparentemente) copiate da documenti (come il piano triennale etc) o da altre linee guida, mentre per il regolamento foia si pone il problema di come "rilasciarlo" anche alla luce della futura pubblicazione della documentazione con Readthedocs.

cirospat commented 6 years ago

Poniamo il caso che un comune volesse usare la licenza CC BY SA per i suoi regolamenti, linee guida, delibere, atti amministrativi in genere pubblicati online. Perché culturalmente vuole diffondere la pratica della condivisione e del riuso. C'è qualche elemento di impedimento per il comune per usare una licenza CC BY SA? Grazie. Mi interessa molto questo argomento e lo vorrei chiarire nella mia testa definitivamente.

Nelle linee guida nazionali a questo paragrafo è trattato bene l'argomento licenze E una nota esplicita bene la (presupposta) corrispondenza della licenza CC BY alla open by default dell'art. 52 del CAD: si ritiene opportuno fare riferimento ad una licenza unica aperta, che garantisca libertà di riutilizzo, che sia internazionalmente riconosciuta e che consenta di attribuire la paternità dei dataset (attribuire la fonte). Pertanto, si suggerisce l’adozione generalizzata della licenza CC-BY nella sua versione 4.0, presupponendo altresì l’attribuzione automatica di tale licenza nel caso di applicazione del principio “Open Data by default”, espresso nelle disposizioni contenute nell’articolo 52 del CAD.

Se un comune pubblica un regolamento comunale su Read the Docs con lic. CC BY SA, significa che il potenziale riutilizzatore del regolamento deve usare (nei suoi riutilizzi) il formato file RST che su Github permette di compilare le pagine web di Read the Docs? Ecco vorrei capire questo. O il comune pubblica il regolamento su Read the Docs in CC BY attendendosi alle indicazioni del paragrafo sopra riportato delle linee guida nazionali per la valorizzazione patrimonio informativo pubblico?

cirospat commented 6 years ago

leggendomi bene la sezione licenze mi convince l’attribuzione automatica della licenza CC-BY nella versione 4.0 nel caso di applicazione del principio “Open Data by default”, espresso nelle disposizioni contenute nell’articolo 52 del CAD. E poi se l'AGID ha preso una posizione chiara in questo documento di Linee Guida nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, credo opportuno seguire l'indicazione fornita.

Quindi ho assegnato ai documenti pubblicati dal comune di Palermo su Read the Docs la licenza CC-BY vers. 4.0, specificando: "Quest’opera è distribuita con Licenza CC BY 4.0 - Creative Commons, Attribuzione, versione 4.0 Internazionale, in coerenza con la sezione Licenze delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, dell’AgID".

Cosi mi sento di aver dato un valore forte alle Linee Guida nazionali.

mfortini commented 6 years ago

Farei un passo indietro:

Aggiungere un vincolo di citazione (-BY) qualsiasi, in qualunque testo o altro tipo di contenuto secondo me richiederebbe:

Come la vedo io? Due strade:

All'atto puramente pratico preferirei la prima versione e non vedrei rischi concreti di violazione di leggi o di diritti realmente significativi. La seconda versione o altre magari potrebbero sembrare più rispettose di alcuni dettagli, ma temo che la conseguenza all'atto pratico sarebbe una quasi totale violazione della norma, con casi marginalissimi di contenzioso.

cirospat commented 6 years ago

@mfortini

io vado molto elementare nella mia analisi, ma correggimi se dico stupidaggini;

la CC-BY della sezione "Licenze" delle Linee Guida nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico, io la vedo azzeccata per Regolamenti, Delibere, ecc. e atti pubblici dell'ente locale per il seguente motivo, guarda i due casi:

Cioè se non citi il nome specifico della PA (comune, regione, provincia, ministero, inps,...) che ha prodotto l'atto pubblico, come fai a contestualizzare e a definire univocamente quell'atto? Potrebbe essere il Regolamento delle attività sportive di centinaia di comuni! Nel momento in cui, usando il contenuto di quell'atto pubblico, cito il nome della PA che lo ha prodotto per identificarlo univocamente, ho rispettato una licenza CC-BY.
Es.: "Regolamento delle attività sportive BY comune di Palermo".

In questo caso è come se la licenza la scegliesse il riutilizzatore dei contenuti dell'atto pubblico per necessità di individuare univocamente l'ente specifico che lo ha prodotto.

Gli atti pubblici dell'ente locale come comune, provincia, regione ma anche enti specifici come inps, inail, ecc. (atti quali: regolamento, circolare, decreto regionale, deliberazione, determinazione, ...) hanno bisogno di essere identificati da parte di chi li legge e riusa per essere pienamente e univocamente contestualizzati.

Cosa diverse sono le norme nazionali: legge, decreto legge, decreto legislativo, ecc.: sono tutte norme statali e non si riferiscono ad un ente specifico onde per cui quando le nominiamo e le riusiamo non le associamo ad alcun ente pubblico specifico (quale Ministero Ambiente o Agenzia Coesione), perchè sono norme prodotte dal Parlamento Nazionale e/o dal Governo Nazionale. Non utilizziamo il termine: "decreto legislativo 33/2013 del Parlamento Italiano", ma nel riuso della norma indichiamo solo: "decreto legislativo 33/2013". In questo caso la licenza CCO o Pubblico Dominio calza a pennello. Secondo me.

NOTA: alla fin fine per chiunque (si tratti di un ente pubblico o di un soggetto privato) citare il nome dell'ente specifico che ha prodotto l'atto pubblico (comune di..... / regione .... /.........) al fine di identificare univocamente quell'atto pubblico, mi sembra una cosa abbastanza semplice e niente affatto complicata. In ultima analisi la licenza CC-BY per gli atti pubblici di un ente pubblico specifico la vedo come una cosa abbastanza azzeccata.

Se dico corbellerie correggimi.

morenaragone commented 6 years ago

Leggo tutto appena posso e vediamo come posso contribuire :) Intanto...qualcuno vuole importare qui quanto già scritto su twitter? grazie. Morena

giorgialodi commented 6 years ago

Ciao a tutti, cerco di fare un punto rispetto ai vostri commenti e a quanto avevo già discusso internamente.

Premessa: non sono una giurista quindi mi affido al "to the best of my knowledge" e soprattutto a quelli più esperti di me. Vorrei solo seguire un filo perché ci sono tanti argomenti in ballo. Proposta: sarebbe molto utile integrare le attuali linee guida con casi pratici. Potremmo pensare, nel capitolo licenze, di aggiungere una sezione con casi d'uso e per ciascuno la relativa raccomandazione. Questo dovrebbe essere coordinato rispetto alle attuali indicazioni che non sono comunque scolpite sulla pietra e possono evolvere e quindi anche cambiare.

Testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere --> si dovrebbe applicare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La legge all'articolo 5 dice "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere."
Prendiamo il caso delle linee guida. Il nuovo CAD (quello di dicembre 2017) all'articolo 71 parla delle nuove linee guida che contengono "le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." Quindi le linee guida, almeno quelle di AgID, finiscono in Gazzetta e sono di fatto un atto ufficiale. Se fosse così, alle linee guida non si applica la legge sul diritto d'autore e quindi si potrebbero considerare in pubblico dominio (nell'ambito delle creative commons, CC0). Questo significherebbe cambiare l'attuale licenza associata a queste linee guida per esempio. Magari si può pensare a una raccomandazione che dice: per atti ufficiali si applica CC0 ma si aggiungono metadati secondo il profilo DCAT-AP_IT (dove si specificano il titolare, il creatore, l'editore). Quindi, sebbene CC0, attraverso i metadati sappiamo perfettamente da chi proviene il testo e chi è il titolare. Combinazione licenza + metadati diventa importante

Dati e banche dati: discorso più complesso. Abbiamo: 1) il principio dell'open data by default all'articolo 52 del CAD, con le attuali linee guida che suggeriscono la CC BY 4.0 (comunque attribuzione) in virtù di alcune motivazioni (in particolare principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 2) la legge sulla trasparenza dlgs 33/2013 e s.m.i. che all'articolo 7 - riutilizzo dei dati dice "senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità." che sembra indicare nuovamente un'attribuzione (la questione integrità che cos'è?); 3) la legge sul diritto d'autore che dice che la protezione si applica alle "banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."; 4) il recepimento della direttiva PSI 2.0 D.lgs 18 maggio 2015 102 che dice "Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard" e sappiamo che licenze standard aperte significa o pubblico dominio, o attribuzione o attribuzione e condivisione allo stesso modo, nient'altro. Standard direi che le creative commons lo sono. E dice anche "Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati "

Mi sembra che in tutti questi casi un'attribuzione potrebbe tornare per cogliere un po' tutto (anche perché pubblico dominio, attribuzione e attribuzione-sharealike non sono tra loro compatibili quindi averne un tipo solo per i vari casi aiuta) e di nuovo, licenza + metadati è cruciale. Qui potremmo anche suggerire come fare a livello di metadatazione a dire che un dato deriva da un altro. Gli strumenti esistono (PROV del W3C) e si possono usare e nelle linee guida possiamo indicare come fare. A dir il vero ,via metadati possiamo anche gestire bene l'attribuzione (le attuali linee guida dicono come gestire l'attribuzione: gestire l’attribuzione della fonte indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dataset/contenuti da licenziare."

Contenuti siti web PA: qui mi oriento di meno. La normativa sui contenuti dei siti web sembrerebbe rimandare al d.lgs 33/2013, almeno mi ricordavo che il vecchio articolo 54 del CAD era stato abrogato perché regolato da questo d.lgs 33 che, come ricordato sopra, sembra indicare un'attribuzione. Non penso, ma vado a sentimento, che i contenuti dei siti web di PA, possano essere considerati atti ufficiali e quindi in pubblico dominio, ma per quanto mi riguarda non capisco perché le PA si riservino tutti i diritti. Non siamo in America dove ogni sito PA è in pubblico dominio ma mi verrebbe da dire che i contenuti dei siti delle PA devono essere aperti (almeno alcune PA già adottano questo criterio, vedi AgID). Aggiungo in questo caso che le linee guida di design dei siti riportano questo http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/content-design/linguaggio.html?highlight=licenze dove c'è un focus ampio sulla questione immagini

Ci sono altri casi che mi sono sfuggiti?

Che ve ne pare? Largo ai giuristi e a tutti quelli che operano con l'open data e i dati :-) Cerchiamo in ogni caso di predisporre questa sezione integrativa delle linee guida insieme e a stretto giro.

morenaragone commented 6 years ago

Ciao Giorgia, Ti ho appena letta. Si, c'è molto da esplicitare, prometto che domani mi ci dedico in modo da fornire una prima lettura, mia personale, sui temi che hai posto. Pensavo che molte questioni fossero già definite, ma evidentemente non è così, ed è assolutamente un bene tornarci sopra. Da questa riflessione, poi, possiamo partire per provare a delineare meglio i singoli casi concreti. Morena

Il gio 29 mar 2018, 19:52 giorgialodi notifications@github.com ha scritto:

Ciao a tutti, cerco di fare un punto rispetto ai vostri commenti e a quanto avevo già discusso internamente.

Premessa: non sono una giurista quindi mi affido al "to the best of my knowledge" e soprattutto a quelli più esperti di me. Vorrei solo seguire un filo perché ci sono tanti argomenti in ballo. Proposta: sarebbe molto utile integrare le attuali linee guida con casi pratici. Potremmo pensare, nel capitolo licenze, di aggiungere una sezione con casi d'uso e per ciascuno la relativa raccomandazione. Questo dovrebbe essere coordinato rispetto alle attuali indicazioni che non sono comunque scolpite sulla pietra e possono evolvere e quindi anche cambiare.

Testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere --> si dovrebbe applicare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La legge all'articolo 5 dice "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere." Prendiamo il caso delle linee guida. Il nuovo CAD (quello di dicembre 2017) all'articolo 71 parla delle nuove linee guida che contengono "le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." Quindi le linee guida, almeno quelle di AgID, finiscono in Gazzetta e sono di fatto un atto ufficiale. Se fosse così, alle linee guida non si applica la legge sul diritto d'autore e quindi si potrebbero considerare in pubblico dominio (nell'ambito delle creative commons, CC0). Questo significherebbe cambiare l'attuale licenza associata a queste linee guida per esempio. Magari si può pensare a una raccomandazione che dice: per atti ufficiali si applica CC0 ma si aggiungono metadati secondo il profilo DCAT-AP_IT (dove si specificano il titolare, il creatore, l'editore). Quindi, sebbene CC0, attraverso i metadati sappiamo perfettamente da chi proviene il testo e chi è il titolare. Combinazione licenza + metadati diventa importante

Dati e banche dati: discorso più complesso. Abbiamo:

  1. il principio dell'open data by default all'articolo 52 del CAD, con le attuali linee guida che suggeriscono la CC BY 4.0 (comunque attribuzione) in virtù di alcune motivazioni (in particolare principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
  2. la legge sulla trasparenza dlgs 33/2013 e s.m.i. che all'articolo 7
    • riutilizzo dei dati dice "senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità." che sembra indicare nuovamente un'attribuzione (la questione integrità che cos'è?);
  3. la legge sul diritto d'autore che dice che la protezione si applica alle "banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.";
  4. il recepimento della direttiva PSI 2.0 D.lgs 18 maggio 2015 102 che dice " Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard" e sappiamo che licenze standard aperte significa o pubblico dominio, o attribuzione o attribuzione e condivisione allo stesso modo, nient'altro. Standard direi che le creative commons lo sono. E dice anche "Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati "

Mi sembra che in tutti questi casi un'attribuzione potrebbe tornare per cogliere un po' tutto (anche perché pubblico dominio, attribuzione e attribuzione-sharealike non sono tra loro compatibili quindi averne un tipo solo per i vari casi aiuta) e di nuovo, licenza + metadati è cruciale. Qui potremmo anche suggerire come fare a livello di metadatazione a dire che un dato deriva da un altro. Gli strumenti esistono (PROV del W3C) e si possono usare e nelle linee guida possiamo indicare come fare. A dir il vero ,via metadati possiamo anche gestire bene l'attribuzione (le attuali linee guida dicono come gestire l'attribuzione: gestire l’attribuzione della fonte indicando il nome dell’organizzazione unitamente all’URL della pagina Web dove si trovano i dataset/contenuti da licenziare."

Contenuti siti web PA: qui mi oriento di meno. La normativa sui contenuti dei siti web sembrerebbe rimandare al d.lgs 33/2013, almeno mi ricordavo che il vecchio articolo 54 del CAD era stato abrogato perché regolato da questo d.lgs 33 che, come ricordato sopra, sembra indicare un'attribuzione. Non penso, ma vado a sentimento, che i contenuti dei siti web di PA, possano essere considerati atti ufficiali e quindi in pubblico dominio, ma per quanto mi riguarda non capisco perché le PA si riservino tutti i diritti. Non siamo in America dove ogni sito PA è in pubblico dominio ma mi verrebbe da dire che i contenuti dei siti delle PA devono essere aperti (almeno alcune PA già adottano questo criterio, vedi AgID). Aggiungo in questo caso che le linee guida di design dei siti riportano questo http://design-italia.readthedocs.io/it/stable/doc/content-design/linguaggio.html?highlight=licenze dove c'è un focus ampio sulla questione immagini

Ci sono altri casi che mi sono sfuggiti?

Che ve ne pare? Largo ai giuristi e a tutti quelli che operano con l'open data e i dati :-) Cerchiamo in ogni caso di predisporre questa sezione integrativa delle linee guida insieme e a stretto giro.

— You are receiving this because you commented. Reply to this email directly, view it on GitHub https://github.com/italia/lg-patrimonio-pubblico/issues/5#issuecomment-377318592, or mute the thread https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/AiENHFRcCqeSEByLRnK1MgWgPLxGuju3ks5tjR93gaJpZM4S5s-p .

giorgialodi commented 6 years ago

Per esempio: questo dal nuovo portale open coesione. Hanno scelto CC-BY-SA con motivazione della SA https://opencoesione.gov.it/it/licenza/

cirospat commented 6 years ago

@giorgialodi

La scelta della condizione Share Alike (SA) è volta alla possibilità di far circolare anche i nuovi prodotti nati dal riuso nel modo più aperto possibile, in particolare per migliorare la qualità dei dati e per favorire la diffusione della cultura open.

questa frase riportata nel portale sulla scelta della licenza CC BY SA è molto bella e la riuserò!!! In pieno spirito CC BY SA ;-)

giorgialodi commented 6 years ago

@cirospat mah... ho dei dubbi onestamente.

morenaragone commented 6 years ago

Molti anch'io. Appena riesco, riscontro. Morena

Il ven 30 mar 2018, 13:41 giorgialodi notifications@github.com ha scritto:

@cirospat https://github.com/cirospat mah... ho dei dubbi onestamente.

— You are receiving this because you commented. Reply to this email directly, view it on GitHub https://github.com/italia/lg-patrimonio-pubblico/issues/5#issuecomment-377507584, or mute the thread https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/AiENHG_lkga5yU8buiWDtwkZ1v9vDcCjks5tjhn1gaJpZM4S5s-p .

morenaragone commented 6 years ago

Ciao a tutti, parto dall'ultimo post di Giorgia, e provo a fornire la mia interpretazione delle questioni poste. 1. _Testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere --> si dovrebbe applicare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La legge all'articolo 5 dice "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere."_

Possiamo togliere il condizionale: agli atti ufficiali dello Stato si applica l'art. 5 L. n. 633/41, ossia sui testi non esiste diritto d'autore, quindi sono CC0 (o p.d.).

Prendiamo il caso delle linee guida. Il nuovo CAD (quello di dicembre 2017) all'articolo 71 parla delle nuove linee guida che contengono "le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." Quindi le linee guida, almeno quelle di AgID, finiscono in Gazzetta e sono di fatto un atto ufficiale.

Un ottimo esercizio sarebbe quello di indicare in maniera più esaustiva possibile quali atti ricadano nella nozione di "atti ufficiali dello Stato". L'interpretazione di Giorgia è sostanzialmente corretta: comunemente, sono considerati atti ufficiali quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale, in tutte le sue articolazioni, quindi non solo atti normativi in senso stretto, ma avvisi, circolari, sentenze, etc...

Se fosse così, alle linee guida non si applica la legge sul diritto d'autore e quindi si potrebbero considerare in pubblico dominio (nell'ambito delle creative commons, CC0). Questo significherebbe cambiare l'attuale licenza associata a queste linee guida per esempio.

Concordo, la licenza, secondo questa interpretazione, non è conforme.

_Magari si può pensare a una raccomandazione che dice: per atti ufficiali si applica CC0 ma si aggiungono metadati secondo il profilo DCAT-APIT (dove si specificano il titolare, il creatore, l'editore). Quindi, sebbene CC0, attraverso i metadati sappiamo perfettamente da chi proviene il testo e chi è il titolare. Combinazione licenza + metadati diventa importante

La sfida della metadatazione è, a mio avviso, una delle più importante tra le attuali sui dati, ma ampiamente sottovalutata: un uso corretto e completo delle informazioni "allegate" consente di fornire tutti quei dati che spesso - come anche in questo caso - la licenza non porterebbe con sè.

_2. Dati e banche dati: discorso più complesso. Abbiamo: _a. il principio dell'open data by default all'articolo 52 del CAD, con le attuali linee guida che suggeriscono la CC BY 4.0 (comunque attribuzione) in virtù di alcune motivazioni (in particolare principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);__

Il Codice dei BB.CC. risente fortemente di una impostazione non più attuale e ritengo vada adeguato al mutato contesto, non necessariamente con riferimento agli articoli citati. Aulla indisponibilità dei beni demaniali...beh, recenti provvedimenti parlano al mio posto. Ad ogni modo, l'indicazione di AgID resta, cc-by è la licenza di default sottesa all'applicazione dell'art. 52, comma 2 del CAD.

b. la legge sulla trasparenza dlgs 33/2013 e s.m.i. che all'articolo 7 - riutilizzo dei dati dice "senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità." che sembra indicare nuovamente un'attribuzione (la questione integrità che cos'è?);

Il decreto "Trasparenza", sugli obblighi di pubblicazione, risente dello stesso movimento culturale che ha visto nascere il principio dell'opendata by default, anche se scritto in modo leggermente diverso, per mancato coordinamento tra i due testi dei due diversi ministeri all'epoca della loro adozione. Personalmente, non ho mai interpretato il concetto di "integrità" in senso stretto - letteralmente, sembrerebbe impedire il mash-up di fonti e la realizzazione di opere derivate - quanto, piuttosto, nel senso di garantire la "purezza" del dato, e l'assenza di alterazioni.

c. la legge sul diritto d'autore che dice che la protezione si applica alle "banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.";

Qui nulla questio: è un diritto ulteriore, che nasce in capo ai soggetti e nei limiti indicati, pur nel rispetto dei diritti sui contenuti. Non mi sembra rilevi, al momento, nella casistica indicata.

d. il recepimento della direttiva PSI 2.0 D.lgs 18 maggio 2015 102 che dice "Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard" e sappiamo che licenze standard aperte significa o pubblico dominio, o attribuzione o attribuzione e condivisione allo stesso modo, nient'altro. Standard direi che le creative commons lo sono. E dice anche "Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati "

Potremmo parlare a lungo dell'infelice espressione "licenze personalizzate standard"...:/ Ad ogni modo, non ho obiezioni all'adozione della cc.by, anche se un contrasto si vede rispetto al CC0 degli atti ufficiali, dal momento che molti di essi saranno comunque in trasparenza, quindi la licenza sarebbe più restrittiva... Su questo punto dovremmo fare un approfondimento ulteriore, anche per capire in concreto come procedere.

3. Contenuti siti web PA: qui mi oriento di meno. La normativa sui contenuti dei siti web sembrerebbe rimandare al d.lgs 33/2013, almeno mi ricordavo che il vecchio articolo 54 del CAD era stato abrogato perché regolato da questo d.lgs 33 che, come ricordato sopra, sembra indicare un'attribuzione.

L'art. 54 CAD esiste sempre, ma è stato riformato dal decreto trasparenza, che disciplina, quindi, il contenuto dai siti web PA, ma non tutti i contenuti - sollo gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle PA, quindi essenzialmente di dati a pubblicazione obbligatoria. Sui siti web delle PA, però, ci sono anche altre ulteriori informazioni che, quindi, non risulterebbero coperte della licenza cc-by, proprio come le policy da cui è nata la nostra conversazione. L'art. 54, poi, fa anche riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, quindi non sono atti e dati previsti dal decreto trasparenza. Anche l'art. 53, sempre sui siti webPA, fa riferimento al decreto trasparenza, ma richiama anche le LG di AgID.

Non penso, ma vado a sentimento, che i contenuti dei siti web di PA, possano essere considerati atti ufficiali e quindi in pubblico dominio, ma per quanto mi riguarda non capisco perché le PA si riservino tutti i diritti.

Perchè "si è sempre fatto così", Giorgia? risposta scontata, brutta, anche, ma spesso vera. E molte volte è più facile riprodurre/clonare il vecchio - il vecchio sito, con tutto il footer, le vecchie policy, etc... - che studiare come proporre qualcosa di nuovo. Oltretutto, si fa distinzione tra contenuto e contenitore: non dubito che layout grafici, loghi, template possano ricadere sotto la protezione dei diritto d'autore - anche su questo si può discutere alle luce della LG di Design di AgID... - ma, di certo, non possono essere "coperti" contenuti non espressamente regolamentati, in modo da sottrarli al principio dell'open by default.

Solo brevi riflessioni, della cui sinteticità mi scuso, purtroppo il tempo è sempre poco. In seguito possiamo approfondire i punti con la casistica di riferimento, come suggeriva anche Monica.

mfortini commented 6 years ago

Cito un altro esempio: Note Legali del Ministero dell'Interno In sostanza: CC-BY 3.0 tranne casi particolari. Penso comunque che sarebbe meglio tenere una distinzione chiara fra le note legali che parlano di responsabilità e quelle che riguardano il copyright.

morenaragone commented 6 years ago

Ciao Matteo, A mio avviso non c'è motivo per tener distinte le due cose. Servirebbe, piuttosto, una casistica di riferimento - come le LG del MinInterno che hai linkato precedentemente - in modo da capire come si muovono le PA e quali siano le modalità più corrette. Morena

Morena

Il giorno 4 aprile 2018 15:26, Matteo Fortini notifications@github.com ha scritto:

Cito un altro esempio: Note Legali del Ministero dell'Interno http://www.interno.gov.it/it/note-legali In sostanza: CC-BY 3.0 tranne casi particolari. Penso comunque che sarebbe meglio tenere una distinzione chiara fra le note legali che parlano di responsabilità e quelle che riguardano il copyright.

— You are receiving this because you commented. Reply to this email directly, view it on GitHub https://github.com/italia/lg-patrimonio-pubblico/issues/5#issuecomment-378599076, or mute the thread https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/AiENHOtqRUpvfwD30XIAd0hdLSIn8Fa9ks5tlMoQgaJpZM4S5s-p .

ioggstream commented 6 years ago

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